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ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI
APPIA NUOVA - ROMA |
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CONSORZIO VIA APPIA NUOVA STATUTO TITOLO I Denominazione – Sede – Durata Art.1 (Denominazione – Sede) E’ costituito, ai sensi degli artt. 2602 ss. e 2612 ss. cod. civ., un consorzio con attività esterna denominato: “CONSORZIO APPIA NUOVA”. Il Consorzio ha sede in Roma ed ha facoltà di aprire altre sedi nazionali o all’estero. Il trasferimento dell’indirizzo della sede legale nell’ambito del medesimo comune non richiede modifica statutaria e può essere deliberato dall’assemblea ordinaria con delibera pubblicata, a cura del Legale Rappresentante pro tempore, presso il Registro delle Imprese. Art.2 (Durata) La durata del consorzio è fissata al 31 dicembre 2050. La durata può essere prorogata, o il Consorzio anticipatamente sciolto, con deliberazione dell’Assemblea straordinaria dei consorziati.
TITOLO II Scopo ed oggetto Art.3 (Scopo ed oggetto) Il consorzio nasce dalla diretta volontà dell’associazione Commercianti Appia Nuova, di cui ne è espressione operativa, di dar vita ad un raggruppamento di operatori economici, anche provenienti da contesti localizzativi esterni, ma accomunati dall’inquadramento territoriale cui ricondurre la propria attività commerciale, di impresa, professionale, di servizi in genere, nella fattispecie d’ambito del municipio IX di Roma, con l’intento di coniugare le capacità imprenditoriali su scala di sistema. Detto consorzio non ha scopo di lucro e si propone di: sviluppare gli operatori economici consorziati per la crescita culturale ed economica dell’offerta e della domanda nel settore dei servizi reali alle imprese, favorire i processi aggregativi tra imprese operanti anche in settori diversi e la cooperazione, favorire l’integrazione dei processi produttivi e professionali delle imprese consorziate e la loro specializzazione, innovare culturalmente e tecnologicamente le risorse, promuovere le imprese aderenti secondo un’ottica di sistema unitario di livello superiore. Inoltre potrà svolgere anche disgiuntamente, l’esportazione di prodotti e servizi delle imprese consorziate e l’insieme delle attività promozionali necessarie per realizzarla. In dettaglio, per raggiungere gli scopi sociali, il Consorzio può svolgere: · acquisto di beni strumentali e acquisizione di tecnologie avanzate. · creazione di una rete distributiva comune, acquisizione di ordinativi e immissione sul mercato dei prodotti e servizi dei consorziati. · promozione dell’attività di vendita attraverso l’organizzazione e la partecipazione a manifestazioni fieristiche, svolgimento di azioni pubblicitarie, espletamento di studi e ricerche di mercato, piani di marketing commerciale e territoriale, siti web, approntamento di cataloghi e predisposizione di qualsiasi altro mezzo promozionale ritenuto idoneo. · svolgimento di programmi di ricerca scientifica, tecnologica, di sperimentazione tecnica e di aggiornamento nel campo delle tecniche professionali e gestionali con particolare riferimento al marketing territoriale. · prestazione di assistenza e consulenza tecnico amministrativa in ambito fiscale, legale, commerciale edilizia e urbanistica. · assistenza e consulenza per il miglioramento e il controllo della qualità del servizio e dell’ambiente con la prestazione delle relative garanzie. · creazione di marchi di qualità e coordinamento della produzione degli associati. · gestione di centri elaborazione dati contabili o di altri servizi in comune. · assistenza e consulenza finanziaria, amministrativa e gestionale. · partecipazioni in forme di partneships private e/o pubblico/privato per la costituzione di organismi multidisciplinari nell’ambito dell’offerta di beni e servizi per la valorizzazione del territorio. · aderire ad altre forme associative e/o consorziali per l’ampliamento degli obiettivi strategici di sviluppo. Inoltre potrà svolgere anche le seguenti attività: · organizzare e/o partecipare a mostre, missioni o fiere estere e fiere internazionali in Italia, con la conseguente attività di promozione ed eventuale commercializzazione. · effettuare ricerche e studi di mercato concernenti ambiti territoriali locali, nazionali ed esteri; · svolgere azioni pubblicitarie e promozionali a favore dell’esportazione, la predisposizione e la distribuzione di cataloghi per l’esportazione e, a questi fini, la raccolta e la diffusione di notizie relative alla produzione delle imprese consorziate; · organizzare workshop e incontri promozionali con operatori locali, nazionali ed esteri; · raccogliere notizie sulla clientela estera e lo scambio di notizie di carattere generale fra le imprese consorziate con la finalità di favorire l’esportazione; · promuovere e organizzare press tour, educational tour, visite di operatori economici e di giornalisti specializzati; · creare e gestire uffici stampa e relazioni esterne, · creare e gestire canali di network televisivi e radiofonici; · gestire e curare propri periodici o pubblicazioni cartacee o digitali per la divulgazione promozionale di attività di produzione dei beni e servizi offerti dai consorziati; · svolgere ogni altra attività volta a rendere possibile, favorire o incrementare l’esportazione e ad assistere le imprese consorziate nella trattazione di affari con operatori nazionali ed esteri e nella realizzazione di iniziative di internazionalizzazione; · immettere sui mercati locali, comunali, provinciali, nazionali ed esteri i prodotti e servizi delle imprese consorziate; · progettare, realizzare, recuperare e valorizzare strutture (immobiliari, allestimenti e stand espositivi), altresì accrescere l’offerta dei prodotti e servizi creati e/o commercializzati dai consorziati all’interno delle strutture suddette; · pianificare e realizzare pertinenti ed efficaci interventi di marketing commerciale e territoriale, altresì di comunicazione volti all’acquisizione di clienti e commesse pubbliche e/o private; · realizzazione e stampa di materiale pubblicitario cartaceo o informatico; pubblicità su stampa estera o sugli altri media, ospitalità a giornalisti, opinion leaders e buyers esteri; · predisporre e realizzare studi di fattibilità, ricerche di mercato, centri di informazione per acquisti comuni, servizi fondamentali per agevolare l’operatività dei consorziati ed ogni altra attività idonea a rendere possibili, a favorire ed incrementare i processi di sviluppo industriale e di immagine della Regione Lazio, Provincia di Roma, Comune di Roma, Municipalità del Comune di Roma, municipio IX; · creare e/o editare Siti internet, Pagine web collegate, hardware e software finalizzate ad attività di commercio elettronico con creazione di un date base e consentire l’aggiornamento dello stesso; · organizzare e gestire contatti e viaggi d’affari; · creare una rete di informatizzazione e comunicazione a favore delle imprese consorziate e finalizzate alla promozione municipale, comunale, provinciale, regionale, nazionale ed estera dei prodotti e servizi italiani; · produrre e distribuire prodotti per il merchandising realtivo ai prodotti e servizi offerti dal consorzio.
· mettere in atto attività anche a rilevanza commerciale qualora siano strettamente connesse alla realizzazione degli scopi consorziali indicati nel presente statuto. · stabilire protocolli d'intesa, affiliazioni, e convenzioni con enti pubblici (Municipi di Roma, Comuni, Province, Regioni, ASL,etc.) ed Enti Privati in genere, siano essi Nazionali, internazionali o dell'U.E., con professionisti specializzati, con altri soggetti pubblici, di terzo settore e privati per la promozione di attività e servizi coerenti con le finalità previste dal presente statuto. · stipulare contratti di comodato ad uso gratuito, locazione, noleggio e utilizzo di locali e strutture Pubbliche. · progettare e gestire prodotti d'itinerario eco-turistici e culturali, organizzare manifestazioni ed eventi; · prestare servizi di assistenza e promozione turistica come, per esempio redazione di itinerari, guide, servizi di interpretariato, di accoglienza , di ospitalità, di transfer , escursionismo, manifestazioni e raduni sportivi, spettacoli e manifestazioni musicali, teatrali e culturali, affitto biciclette, maneggi per turismo equestre, prenotazioni delle presenze turistiche anche on line, mediante l'utilizzo di tecnologie informatiche, a vantaggio sia delle proprie strutture ricettive e sia per gli operatori turistici presenti nel territorio; · organizzare e gestire attività ludico ricreative, del tempo libero, di formazione, informazione, consulenza ed assistenza, sportive dilettantistiche, musicali, teatrali, di cineforum, mostre, laboratori artistici di ogni genere; · pianificare e realizzare un sistema integrato di attività finalizzate alla riqualificazione, all'efficienza, all'innovazione e alla modernizzazione della rete distributiva per rivitalizzare il tessuto economico, sociale e culturale del comprensorio urbano dell’ambito territoriale di interesse ai livelli locale, comunale, provinciale, regionale, nazionale, estero, nonché a anche attraverso la rete Internet; · sviluppare le risorse umane attraverso l'organizzazione e la gestione di corsi di formazione professionale, dirigenziale , seminari, conferenze, convegni , stage anche in collaborazioni con Enti Pubblici e privati ; · gestire un proprio centro-studi di formazione culturale polivalente multimediale, siti internet, studi e ricerche in materie letterarie, sociologiche, ambientali, turistiche, artistiche, storiche, scientifiche, finalizzati a una fruizione e divulgazione nel territorio anche in collaborazione e con il patrocinio di Enti pubblici , Unione Europea , Enti morali, Università e Istituti Scolastici, agenzie di sviluppo locali e privati ;
· svolgere attività esterna a favore di piccole e medie imprese che esercitano attività commerciali, industriali, artigianali e di servizi, società ed enti di tipo associativo in genere, anche se non consorziate, italiane ed estere. · attuare rapporti di collaborazione, rappresentanza e partecipazione sia in Italia che all’estero con altre ditte, società ed organizzazioni, italiane ed estere. · partecipare a bandi pubblici e privati, nazionali ed esteri, che possono essere correlati all’attività consortile. Per il raggiungimento degli scopi sopraindicati il consorzio si propone, altresì, di: - eseguire una mappatura delle attività d’impresa e di servizi esistenti sul territorio. - mettere in rete l’offerta di servizi, dell’ospitalità, enogastronomici, commerciali, artigianali, ambientali, sportivi, ludici, storico-culturali, di marketing territoriale in genere, esistenti sul territorio. - realizzare pacchetti turistici, anche personalizzati, attraverso la predisposizione di itinerari e servizi tradizionali e innovativi. - incentivare l’integrazione di nuovi servizi e la riqualificazione degli esistenti sul territorio. - promuovere l’utilizzo di sistemi e tecnologie ecosostenibili e biocompatibili con particolare attenzione ai temi del risparmio delle risorse e utilizzo di energie rinnovabili. - promuovere l’adesione a marchi di qualità e incentivarne di nuovi. - incentivare la riqualificazione professionale degli addetti ai servizi e/o la formazione di nuove figure professionali. - partecipare a promozioni organizzate da Enti Pubblici in Italia e all’Estero, anche con il coinvolgimento delle aziende di servizi e di produzioni locali - commerciali - artigianali e agricole esistenti sul territorio. - partecipare in proprio o per conto delle imprese del territorio, in Italia e all’Estero, a manifestazioni specializzate nella promozione e commercializzazione dell’offerta turistica, e del marketing territoriale in genere, nonché assumere iniziative diverse finalizzate alla promozione e commercializzazione della stessa. - raccogliere, elaborare e comunicare dati, notizie ed elementi utili alla promozione e commercializzazione dell’offerta turistica, al servizio delle imprese del territorio. - curare l’impiego delle risorse disponibili, destinate a finanziare le iniziative di cui agli scopi del consorzio, ivi compresi eventuali contributi finanziari derivanti da parte pubblica.
TITOLO III Ammissione, classificazione, diritti, obblighi, recesso ed esclusione dei consorziati – Intrasferibilità delle quote Art.4 (Requisiti, ambiti territoriali e numero dei consorziati) I consorziati devono essere titolari di esercizi commerciali, studi professionali, agenzie di servizi, operatori del terziario avanzato ed in genere, piccole, medie, grandi imprese, localizzati nell’ambito territoriale del municipio IX di Roma, e aderenti all’Associazione Commercianti Appia Nuova. Inoltre possono aderire al consorzio, piccole, medie e grandi imprese, esercizi commerciali, studi professionali, istituti bancari, agenzie di servizi e di vario genere che esercitano attività commerciali, industriali, artigianali, di commercio al dettaglio e di servizi appartenenti alla filiera del processo commerciale dei prodotti e servizi, proposti in forma individuale e/o associata, provenienti da altri ambiti localizzativi, diverso dal municipio IX di Roma, con sede sul territorio nazionale ed estero ed aventi, a vario titolo, rapporti commerciali nell’area territoriale del municipio suddetto. Il numero dei consorziati è illimitato, ma non può essere inferiore a cinque.
Art.5 (Ammissione dei consorziati) Per l’assunzione della qualifica di consorziato è necessario presentare domanda al Consiglio Direttivo, che, insindacabilmente, delibera a maggioranza assoluta dei suoi membri sull’istanza presentata al primo Consiglio Direttivo utile. Il richiedente deve dichiarare di possedere i requisiti di cui al precedente art.4. e compatibili con il Regolamento Interno del Consorzio (se adottato). Nella domanda, inoltre, l’aspirante consorziato deve dichiarare di essere a conoscenza delle disposizioni del presente statuto, dell’eventuale Regolamento Interno, delle deliberazioni già adottate dagli organi del Consorzio e di accettare il tutto senza riserve o condizioni, nonché l’indicazione del rappresentante della organizzazione ai fini dell’iscrizione e della rappresentanza in Assemblea. Sulla domande di ammissione, delibera insindacabilmente il Consiglio Direttivo, valutato l’interesse del Consorzio ad ammettere o meno il richiedente. Le quote annuali di iscrizione sono determinate dal Consiglio Direttivo. I nuovi consorziati sono tenuti: a) a sottoscrivere una quota di partecipazione al fondo consortile, determinata in Euro 600,00 (seicento/00), se versata entro il 13.06.2008 e di € 1000,00 oltre tale data. b) a versare la quota di iscrizione, da determinarsi annualmente da parte dell’Assemblea Ordinaria. Tale quota verrà stabilità nella prima seduta assembleare.
Art.6 (Classificazione dei consorziati) I consorziati possono essere Fondatori, Effettivi-Aggregati, Onorari a) Consorziati Fondatori I consorziati fondatori sono gli operatori economici intervenuti nell’atto costitutivo o che hanno aderito al Consorzio entro il 13 giugno 2008. b) Consorziati Effettivi-Aggregati I consorziati effettivi-aggregati sono gli operatori economici quali persone giuridiche in forma societaria o individuale, enti o istituti in genere, non partecipanti all’atto costitutivo del consorzio e comunque aderenti oltre la data del 13 giugno 2008. c) Consorziati Onorari La nomina a consorziato Onorario è conferita dal Consiglio Direttivo a società, Associazioni, Enti e Istituti le cui attività abbiano rappresentato incentivo e sostegno delle attività consortili per i fini statutari. Non sussistono termini temporali per il conferimento di tale nomina.
Art.7 (Diritti dei consorziati) I consorziati di cui all’art. 6 lettere a), b), c) del presente statuto, in regola con quanto previsto dal medesimo e dal regolamento (se esistente), hanno diritto di: a) Partecipare all’Assemblea dei Consorziati nei modi indicati dallo Statuto e dal regolamento (se esistente); b) Concorrere alla formazione del Consiglio Direttivo e rivestire cariche dirigenziali secondo quanto disposto dallo Statuto e dal regolamento (se esistente); c) Frequentare la sede e seguire le attività del consorzio; d) Valersi della biblioteca (se presente) e della documentazione tecnica del consorzio; e) Ricevere le pubblicazioni e comunicazioni del Consorzio;
Ai fini del godimento dei diritti sopraindicati, i Consorziati Fondatori, i Consorziati Effettivi-aggregati e i Consorziati Onorari se rappresentati in forme collegiali (società, enti, istituzioni, raggruppamenti di vario genere), devono annualmente designare un proprio rappresentante, titolare dei diritti sopraelencati di cui alle lettere a), b), c), d), e) del presente articolo; I Consorziati Fondatori (art. 6 lett. a), godono, inoltre, dei seguenti diritti esclusivi: a) Diritto di prelazione nell’assegnazione di spazi espositivi in ambito di manifestazioni pubbliche e private per la promozione dei prodotti, beni e servizi del consorzio per una percentuale non inferiore al 70% della disponibilità. In caso di disponibilità limitata degli spazi suddetti, non compatibile con la totalità delle quote di consorziati fondatori, l’assegnazione di detti spazi avverrà a mezzo di sorteggio in sede di pubblica udienza; b) Diritto di gratuità della quota annuale con decorrenza successiva alla prima (di costituzione) derivante dai proventi delle attività consortili; c) Diritto di pubblicizzazione gratuita per un numero di n.5 Spot promozionali, in ambito dei network consortili per la comunicazione nelle forme televisive, radiofoniche, web e cartacee da cosituire; d) Diritto al versamento della quota agevolata di partecipazione pari ad € 600,00.
Art.8 (Obblighi dei consorziati) Ciascun consorziato potrà usufruire dell’attività consortile secondo le proprie necessità ed oltre a quanto previsto dall’art. 5 lett. b). I consorziati sono altresì obbligati a: a) versare al Consorzio un contributo annuo a fronte delle spese di esercizio, il cui importo è determinato per ciascun esercizio consortile dall’Assemblea Ordinaria; b) trasmettere al Consiglio direttivo tutti i dati e le notizie da questo richiesti ed attinenti all’oggetto consortile, ed in ogni caso quelli relativi all’eventuale trasferimento dell’azienda ed alla cessazione dell’attività imprenditoriale; c) rimborsare le spese sostenute dal Consorzio per suo conto e risarcire il Consorzio dei danni e delle perdite subite ed imputabili ad esso consorziato; d) eseguire le forniture assunte per suo conto dal Consorzio con scrupolosa osservanza delle norme contrattuali; e) sottoporsi a tutti i controlli disposti dal Consiglio direttivo al fine di accettare l’esatto adempimento degli obblighi stessi; f) versare una commissione, fissata annualmente dal Consiglio direttivo in una misura tale da contribuire alla copertura delle spese del Consorzio, sull’importo delle eventuali vendite effettuate per suo conto dal Consorzio stesso; g) comportarsi con assoluta correttezza negli eventuali rapporti contrattuali posti in essere con il Consorzio; h) osservare lo statuto, l’eventuale regolamento interno e le deliberazioni degli organi del Consorzio.
Art.9 (Recesso dei consorziati) Il recesso del consorziato è ammesso, ma la dichiarazione di recesso deve essere comunicata al Consorzio con raccomandata, anche a mano, con preavviso di tre mesi da comunicarsi al Presidente del Consiglio Direttivo, che ne prende atto. Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell’esercizio. Qualora il consorziato abbia assunto impegni tali da permanere anche posteriormente all’avvenuto recesso, questi devono essere comunque regolarmente adempiuti prima del rimborso della quota di partecipazione.
Art.10 (Trasferimento dell’azienda) In caso di trasferimento dell’azienda del consorziato, sia per atto tra vivi che per causa di morte, l’acquirente subentra nel contratto di consorzio. Tuttavia, il Consiglio direttivo può deliberare, entro un mese dalla notizia dell’avvenuto trasferimento, l’esclusione dell’acquirente dal Consorzio.
Art.11 (Esclusione del consorziato) Fermo restando quanto disposto dal precedente articolo, il Consiglio direttivo delibera l’esclusione dal Consorzio anche qualora il consorziato: a) abbia perduto anche uno solo dei requisiti per l’ammissione al Consorzio; b) sia messo in liquidazione, dichiarato fallito o sottoposto ad altre procedure concorsuali; c) non abbia provveduto alla sottoscrizione della quota di partecipazione al fondo consortile o al pagamento di tutto o di parte all’importo di tale quota, nell’ammontare richiesto dal Consiglio direttivo, della quota di iscrizione o del contributo annuale; d) non abbia rispettato qualsivoglia altro obbligo contratto nei confronti del Consorzio; e) abbia compiuto atti costituenti grave inosservanza delle disposizioni del presente statuto, del regolamento interno o delle deliberazioni degli organi del Consorzio; f) abbia interessi contrari a quelli del Consorzio; g) non possa più partecipare al conseguimento degli scopi consortili. L’esclusione ha effetto immediato e deve essere comunicata al consorziato, entro 15 giorni, dal Presidente del Consorzio mediante lettera raccomandata anche a mano. Art.12 (Rimborso della quota) Nel caso di recesso al consorziato uscente è rimborsata esclusivamente la quota di partecipazione versata al fondo consortile in misura non superiore al valore nominale, esclusa ogni altra somma a qualsivoglia titolo, e detratte le somme ancora dovute al Consorzio. Nulla è dovuto al consorziato escluso ai sensi dell’articolo precedente.
Art.13 (Trasferimento delle quote) La quota di partecipazione al Consorzio è intrasferibile sia per atto tra vivi che mortis causa, fermo il disposto del precedente art.10.
TITOLO IV Finanziamento delle attività del consorzio - Fondo consortile – Esercizio sociale – Divieto di distribuzione degli avanzi
Art.14 (Finanziamento delle attività del Consorzio) Il Consorzio finanzia lo svolgimento delle sue attività mediante: • quote di associazione; • proventi delle attività svolte dal Consorzio in attuazione di norme e dello statuto; • eventuali contributi e finanziamenti provenienti da enti pubblici o privati a seguito della partecipazione a bandi e concorsi; • proventi della gestione patrimoniale e l’eventuale utilizzazione di fondi di riserva. • proventi da campagne pubblicitarie, creazione e attuazione di Piani di Marketing,sponsorizzazioni. • affitto di spazi pubblicitari da web riconducibile al/i proprio/i sito/i internet, giornali, radiofonia e tv. • affitto di strutture immobiliari e allestimenti fieristico-espositivi controllati dal consorzio a titolo di proprietà e/o di godimento di qualsiasi diritto reale.
Art.15 (Fondo consortile – Fondi di riserva) Il fondo consortile è di ammontare variabile ed è costituito dalle quote di partecipazione sottoscritte da ciascun consorziato. Ogni consorziato dovrà versare un contributo nella misura occorrente per coprire le spese di organizzazione, di amministrazione e di gestione; Ogni Consorziato, inoltre, rimborserà le spese per il pagamento di servizi professionali svolti nell’ambito di eventuale libera attività professionale in regime esclusivo e privatistico da membri del consorzio stesso, prestata in favore dei singoli imprenditori consorziati e di cui si siano avvalsi per fini propri ed esclusivi, ‘sì da configurare, in tale merito, rapporti commerciali non finalizzati agli scopi consortili, ma meramente individuali. I costi di gestione saranno suddivisi tra i consorziati in base alle reciproche quote di partecipazione al fondo. Le quote di iscrizione sono accantonate in un’apposita riserva di bilancio. Fanno inoltre parte del fondo consortile gli eventuali avanzi di gestione che non siano destinati dall’Assemblea dei consorziati a specifici fondi di riserva. Nessun consorziato può avere una quota di partecipazione inferiore a Euro 600,00 (Seicento/00) né superiore al venti per cento del fondo consortile. I fondi di riserva sono indivisibili e non possono pertanto essere distribuiti, sotto qualsiasi forma, sia durante la vita del Consorzio che all’atto del suo scioglimento. I consorziati in ragione delle rispettive quote di partecipazione al fondo consortile dovranno effettuare i versamenti necessari per le esigenze di gestione del consorzio, nei termini stabiliti dal consiglio direttivo in conformità ai Bilanci di previsione approvati a norma del presente statuto.
Art.16 (Esercizio sociale – Bilancio Preventivo - Bilancio Consuntivo) L’esercizio sociale va dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Bilancio Preventivo: Il Consiglio Direttivo predispone, entro il trenta novembre di ogni anno il bilancio preventivo relativo all'esercizio successivo che dovrà essere approvato dall'assemblea all'uopo convocata entro l'anno in corso. Ad esso dovranno essere allegati: a) il programma degli investimenti da attuarsi nell'esercizio con l'indicazione della spesa prevista nell'anno e delle modalità della sua copertura; b) la relazione esplicativa. Bilancio Consuntivo: Il bilancio consuntivo e' costituito dal rendiconto delle attività e passività del Consorzio comprese dal primo Gennaio al trentuno di Dicembre di ogni anno. Il bilancio d’esercizio si compone del conto economico. Il Presidente provvede al deposito dei bilanci presso il registro delle imprese nei termini di Legge.
Art. 17 - Rimborso spese Ai membri del Consiglio Direttivo potranno essere riconosciuti compensi, gettoni di presenza o indennita' con apposita delibera dell'assemblea dei consorziati per le specifiche attività richieste a seguito della partecipazione a bandi di concorso, attività di amministrazione straordinaria e di marketing commerciale e territoriale di forma promozionale. Per tutti è comunque previsto il rimborso, dietro presentazione di idonea documentazione, delle spese per il pagamenti di acquisti e onorari professionali esterni sostenuti per lo svolgimento di attività per conto del consorzio .
TITOLO V Organi consortili
Art.18 (Organi del Consorzio) Sono organi del Consorzio: a) l’Assemblea; b) il Consiglio direttivo; c) il Presidente ed il Vice Presidente. d) il Presidente Onorario (se ed in quanto nominato) e) il Comitato Tecnico Esecutivo (se ed in quanto nominato) f) il Responsabile Tecnico di Coordinamento g) il Direttore (se ed in quanto nominato) h) il Collegio dei Revisori dei Conti Le cariche consortili possono essere svolte a titolo gratuito o a pagamento.
Art.19 (Assemblea dei consorziati) Nell’Assemblea ogni consorziato ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della sua quota. All’Assemblea possono partecipare, senza diritto di voto, i rappresentanti degli Enti di cui al successivo art. 29. L’Assemblea è convocata presso la sede del Consorzio o in ogni altro luogo dal Presidente, quando questi lo ritiene opportuno, o su richiesta di almeno un terzo dei consorziati, o negli altri casi previsti dal presente statuto o dalla legge, mediante avviso di convocazione da spedire, anche con ricevuta a mano, almeno dieci giorni prima del giorno fissato per l’Assemblea. Nell’avviso di convocazione devono essere riportati l’ordine del giorno, la data e l’ora stabilite per la prima e la seconda convocazione, nonché il luogo della riunione. L’assemblea in seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. In caso d’urgenza la convocazione può essere fatta con fax o e-mail da spedire almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione. In mancanza delle formalità suddette, l’Assemblea si reputa regolarmente costituita quando sono presenti o rappresentati tutti i consorziati e sono intervenuti tutti i componenti del Consiglio direttivo. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consorzio, ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in caso di assenza o impedimento anche di quest’ultimo, l’Assemblea nomina essa stessa il proprio Presidente. Dalle riunioni dell’Assemblea deve redigersi verbale che è sottoscritto dal Presidente dell’Assemblea e dal Segretario nominato da quest’ultimo. Le modalita' di attuazione dell'oggetto consortile, il funzionamento del Consorzio, i rapporti tra questo e le imprese consorziate e tra queste ultime, le modalita' di affidamento dei lavori nonche' quella da seguire nei casi di revoca e di affidamento ai consorziati diversi, potranno essere disciplinate da un eventuale Regolamento Interno, approvato dall'Assemblea.
Art.20 (Assemblea ordinaria) L’Assemblea ordinaria: a) approva i bilanci preventivo e consuntivo del Consorzio; b) elegge i componenti del Consiglio Direttivo; c) approva l’eventuale regolamento interno di cui all’art.31 (se adottato); d) impartisce le direttive generali di azione del Consorzio e delibera sugli altri oggetti attinenti alla gestione del Consorzio riservati alla sua competenza dal presente statuto o dalla legge e su quelli sottoposti al suo esame dal Consiglio direttivo; e) determina l’ammontare del contributo annuo f) nomina il collegio dei revisori dei conti; l’Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l’anno entro il termine indicato nell’art.16, del presente statuto. L’Assemblea è validamente costituita qualora sia presente o rappresentata la metà più uno dei consorziati. Se i soci intervenuti o rappresentanti non raggiungono il numero indicato nel comma precedente, l’Assemblea, in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza, anche tramite un rappresentante, di almeno un terzo di consorziati. Le delibere, sia in prima che in seconda convocazione, sono prese a maggioranza dai presenti.
Art.21 (Assemblea straordinaria) L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla proroga e sull’eventuale scioglimento anticipato del Consorzio, sulla nomina dei liquidatori e sui loro poteri, nonché su qualsiasi altro argomento devoluto espressamente alla sua competenza della legge o al presente statuto. L’Assemblea straordinaria in prima convocazione delibera con il voto favorevole dei due terzi dei consorziati; in seconda convocazione delibera con il voto favorevole della metà più uno dei consorziati.
Art.22 (Rappresentanza nell’Assemblea) Il consorziato può farsi rappresentare in caso di impedimento da un altro consorziato con delega scritta da conservarsi da parte del Consorzio. Nessun consorziato può rappresentare più di altri due consorziati.
Art.23 (Consiglio direttivo) Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre ad un numero massimo di cinque membri eletti dall’Assemblea tra i suoi componenti. Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri e le attribuzioni per la gestione del Consorzio che non siano riservati per legge o per statuto all’Assemblea dei consorziati. Spetta, tra l’atro, al Consiglio Direttivo: a) eleggere, tra i suoi componenti, il Presidente, il Vice Presidente del Consorzio, nonché il Responsabile Tecnico di Coordinamento; b) predisporre il progetto di bilancio preventivo corredato da una relazione sull’andamento della gestione, nonché il bilancio consuntivo, curandone le presentazioni all’Assemblea ordinaria per le dovute approvazioni; c) deliberare sull’ammissione di nuovi consorziati; d) deliberare sull’esclusione dei consorziati; e) proporre all’Assemblea l’eventuale regolamento interno nonché le modifiche allo statuto e al regolamento stesso; f) nominare il Direttore, ove dovesse essere nominato, ed assumere gli altri eventuali dipendenti del Consorzio; g) affidare incarichi professionali; h) deliberare ogni altro atto di amministrazione. Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, ogni qual volta lo ritenga opportuno. E altresì convocato su richiesta di almeno due terzi dei suoi membri. La convocazione è fatta mediante lettera, telegramma, fax o e-mail l’indicazione del giorno, del luogo e dell’ora della riunione nonché l’elenco delle materie da trattare, da inviare almeno sette giorni prima della riunione, ovvero, in caso di urgenza, due giorni prima. Le deliberazioni del Consiglio sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti. In caso di parità, il voto espresso dal Presidente avrà valore doppio. Il verbale della riunione del Consiglio è redatto dal Direttore del Consorzio, se nominato, ovvero da un Segretario incaricato dal Presidente. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e da chi lo ha redatto. E’ ammessa la delega ad un altro componente del Consiglio. I componenti del Consiglio direttivo durano in carica cinque anni e sono rieleggibili. Se nel corso dell’esercizio vengono a mancare uno o più consiglieri, gli altri provvederanno a sostituirli con apposita deliberazione. Se un consigliere cessato ricopriva la carica di Presidente o di Vice Presidente, il Consiglio così reintegrato sceglie tra i suoi membri il nuovo Presidente o Vice Presidente, che ricopre la carica fino all’assemblea successiva; anche i Consiglieri cooptati cessano dall’ufficio in occasione di tale Assemblea. Se viene meno la maggioranza dei Consiglieri, quelli rimasti in carica convocano d’urgenza l’Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti, i quali scadranno assieme con quelli in carica all’atto delle loro nomine. Se vengono a cessare tutti i consiglieri l’Assemblea per la nomina dei nuovi consiglieri è immediatamente convocata anche da un solo consorziato.
Art.24 (Presidente - Vice Presidente) Il Presidente del Consorzio dura in carica cinque anni ed è rieleggibile. Il Presidente: • convoca e presiede l’Assemblea dei consorziati ed il Consiglio direttivo; • dà le opportune disposizioni per l’esecuzione delle deliberazioni prese dagli altri organi del Consorzio; • adempie agli incarichi espressamente conferitigli dall’Assemblea o dal Consiglio direttivo; • propone al Consiglio Direttivo la nomina del Responsabile Tecnico di Coordinamento, del Direttore, e l’eventuale assunzione di dipendenti del Consorzio; • propone al consiglio direttivo la nomina del Presidente Onorario; • propone al consiglio direttivo la costituzione del Comitato Tecnico Esecutivo; • vigila sulla tenuta e sulla conservazione dei documenti e provvede con l’assistenza di un eventuale Direttore alla conservazione dei verbali delle adunanze dell’Assemblea e del Consiglio direttivo; • accerta che si operi in conformità agli interessi del Consorzio; • conferisce, previa autorizzazione del Consiglio direttivo, procedure per singoli atti o categorie di atti. • adempie a tutti gli obblighi e rappresenta il consorzio in modo assoluto di fronte a terzi per il raggiungimento e gli scopi dell’oggetto sociali. In caso di assenza o impedimento del Presidenti questi è sostituito dal Vice Presidente, eletto dal Consiglio direttivo per cinque anni e salva la rieleggibilità.
Art.25 (Responsabile Tecnico di Coordinamento) Il Responsabile Tecnico di Coordinamento dura in carica cinque anni ed è rieleggibile. il Responsabile Tecnico di Coordinamento viene eletto dal Consiglio Direttivo tra uno dei suoi membri. Per il mandato conferitogli ha tutti i poteri e le attribuzioni in tema di rappresentatività tecnica ed insieme al Presidente del consorzio siede ai tavoli di concertazione con enti pubblici e privati, e qualsivoglia figura giuridica. il Responsabile Tecnico di Coordinamento: • Pianifica, coordina, e gestisce le attività di marketing commerciale e territoriale del consorzio; • Progetta e controlla la realizzazione di campagne pubblicitarie, anche attraverso la selezione e creazione di networks televisivi, radiofonici, web, cartacei e/o altri organi di diffusione collegati; • Pianifica, Progetta e Supervisiona la gestione delle politiche di valorizzazione o riqualificazione immobiliare e territoriale per conto del consorzio. • Può essere affiancato, su sua proposta, da collaboratori anche esterni, secondo opportunità, per il soddisfacimento delle attività uniche e specifiche del consorzio.
Art.26 (Rappresentanza del Consorzio – Firma sociale) Al Presidente spettano la firma e la rappresentanza del Consorzio di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di promuovere azioni o istanze giudiziarie od amministrative per ogni grado di giudizio. In caso di grave impedimento del Presidente, la rappresentanza e la firma sociale spettano al Vice Presidente.
Art.27 (Direttore del Consorzio) L’esecuzione delle delibere e la direzione del Consorzio possono essere affidate eventualmente ad un Direttore con i compiti determinati dal Consiglio direttivo che ne dispone la nomina e la revoca. Il Direttore partecipa – senza diritto di voto – alle riunioni dell’Assemblea e del Consiglio direttivo.
Art. 28 (Collegio dei Revisori dei Conti - Revisore dei Conti ) Con la nomina di Assemblea, il Collegio dei Revisori di Conti o il Revisore avranno il compito di controllare la gestione amministrativa e finanziaria del consorzio. Il Collegio dei Revisori di Conti sarà composto di tre membri, anche non soci, di indiscussa capacità professionale e dirittura morale; analoghi requisiti saranno richiesti per il Revisore. Il Collegio dei Revisori dei Conti ed il Revisore sono nominati dall’Assemblea, durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. Nell’esercizio delle loro funzioni potranno esaminare libri, registri ed atti, effettuare verifiche di cassa; potranno assistere alle riunioni dell’Assemblea, e su invito, a quelle del Consiglio Direttivo.
TITOLO VI Enti sostenitori Art.29 (Enti e organismi sostenitori) Gli Enti pubblici e privati che intendono sostenere l’attività del Consorzio per il conseguimento del suo oggetto sociale vengono iscritti, su loro richiesta e previa delibera del Consiglio direttivo, in un apposito albo degli “Enti sostenitori” tenuto dal Consorzio. Il Consorzio può accettare contributi pubblici da parte di detti Enti o da altri Enti pubblici allo scopo di raggiungere l’oggetto sociale. Ciascun Ente sostenitore nomina un proprio rappresentante che partecipa all’Assemblea senza diritto di voto. Altri organismi sostenitori possono essere società con devoluzioni in forma di sponsorizzazioni in occasione di eventi, ovvero, manifestazioni pubbliche e private di carattere vario in genere, nell’espletamento delle attività consortili.
TITOLO VII Scioglimento del Consorzio – Regolamento Interno – Clausola compromissoria – Rinvio al codice civile Art.30 (Liquidazione – Scioglimento) Il Consorzio si scioglie, oltre che per le cause previste dalla Legge, nel seguente caso: il venir meno del numero minimo di consorziati previsto dallo statuto. In caso di scioglimento l’Assemblea stabilirà le norme per la liquidazione e nominerà uno o più liquidatori.
Art.31 (Regolamento interno) L’Assemblea ordinaria può approvare il regolamento interno per l’applicazione del presente statuto e per quanto necessario ad assicurare il migliore funzionamento del Consorzio, nel rispetto dei patti statutari. Pertanto le modalità di attuazione dell'oggetto consortile, di funzionamento del Consorzio, i rapporti tra questo e le imprese consorziate, così come di affidamento dei lavori e qualsiasi altra fattispecie qui omessa, potranno essere disciplinate dal medesimo.
Art.32 (Clausola compromissoria) Qualsiasi controversia che dovesse insorgere circa l’interpretazione, del presente statuto, dell’eventuale regolamento interno e delle delibere degli organi consortili sarà deferita ad un arbitro unico nominato dal Tribunale Civile di Roma. L’arbitrato giudicherà come amichevole compositore, secondo equità, e non sarà tenuto all’osservanza di alcuna regola di procedura, salvo il principio del contraddittorio.
Art.33 (Rinvio alle disposizioni del codice civile) Per quanto non previsto dal presente statuto, si rinvia alle disposizioni del codice civile vigenti in materia di consorzi volontari tra imprenditori.
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